Fotovoltaico – Incentivi

Le opportunità economiche per l'installazione di un impianto fotovoltaico

INCENTIVI

Il 6 luglio 2013 sono cessati definitivamente gli incentivi per la realizzazione degli impianti fotovoltaici previsti dal “Quinto Conto energia” (Dm 5 luglio 2012). Lo ha stabilito l’Authority per l’energia nella delibera 6 giugno 2013, n. 250/2013/R/EFR. Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 luglio 2012 (istitutivo del cosiddetto “Quinto Conto Energia”) ha previsto che al raggiungimento del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi pari a 6,7 miliardi di euro sarebbe scattato l’ultimo mese di vigore delle agevolazioni per gli impianti fotovoltaici fissate dallo stesso decreto. La chiusura del Conto Energia, giunto alla quinta revisione e introdotto per la prima volta nel 2005, avvia una nuova fase per il mercato italiano, dove autoconsumo e accumulo giocheranno un ruolo fondamentale. Attualmente, terminato il meccanismo di incentivazione definito dal Conto Energia, si può accedere alla detrazione IRPEF 50% per ristrutturazione edilizia, che include la possibilità di accesso al meccanismo di Scambio sul Posto. Questo significa che il costo totale sostenuto per l’installazione di un impianto fotovoltaico può essere messo in detrazione, ottenendo dei rimborsi pari alla metà dell’investimento sostenuto! Inoltre, lo Scambio sul Posto permette di azzerare il costo delle bollette energetiche, con un ritorno dell’investimento previsto in 5 anni circa!

DETRAZIONE IRPEF 50%

Chi sostiene spese per lavori di ristrutturazione edilizia (incluso un impianto fotovoltaico) può usufruire della detrazione d’imposta IRPEF pari al 50% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, con un tetto massimo stabilito pari a 96.000€. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Inoltre, per i contribuenti che usufruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie, possono essere detratte, sempre nella misura del 50%, ma per un importo massimo di 10.000€, anche le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredamento dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione spetta per le spese di acquisto di mobili e arredi (ad esempio, letti, armadi, cassettiere, divani, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, etc.), oltre che grandi elettrodomestici con classe energetica non inferiore alla classe A+, nonché A per i forni.Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), residenti o meno sul territorio dello stato nazionale. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto di intervento e che ne sostengono le relative spese:

  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • locatari o comodatari
  • soci di cooperative divise o indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
  • soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese famigliari) alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Per maggiori informazioni, consultare il Manuale sulle Ristrutturazioni Edilizie (aggiornamento Febbraio 2023), scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate: Guida alle Ristrutturazioni edilizie Febbraio 2023

LO SCAMBIO SUL POSTO

Lo scambio sul posto, regolato con Delibera ARG/ elt 74/08 è una particolare forma di valorizzazione dell’energia elettrica che consente, al Soggetto Responsabile di un impianto, di realizzare una specifica forma di autoconsumo immettendo in rete l’energia elettrica prodotta ma non direttamente auto consumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. Il meccanismo di scambio sul posto consente al Soggetto Responsabile di un impianto che presenti un’apposita richiesta al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a., di ottenere una compensazione tra il valore economico associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore economico associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. Il GSE ha il compito di gestire le attività connesse allo Scambio sul Posto e di erogare il contributo in conto scambio (CS), un contributo che garantisce il rimborso (“ristorno”) di una parte degli oneri sostenuti dall’utente per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Il contributo è determinato dal GSE tenendo conto delle peculiari caratteristiche dell’impianto e delle condizioni contrattuali di ciascun utente con la propria impresa di vendita, ed è calcolato sulla base delle informazioni che i gestori di rete e le imprese di vendita sono tenute a inviare periodicamente al GSE. I produttori, utenti dello scambio sul posto, che intendono aderire a tale regime, devono presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, un’apposita richiesta attraverso il portale informatico messo a disposizione dal GSE e quindi stipulare un contratto per la regolazione dello scambio. Il contratto, di durata annuale solare, è tacitamente rinnovabile. Il portale informatico dovrà essere utilizzato dai produttori aderenti allo scambio sul posto anche per le successive fasi di gestione tecnica, economica e amministrativa del servizio.

Per chi desiderasse avere maggiori informazioni, vi ricordiamo il sito GSE: Sito GSE.

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